Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali se l’acquisto rientra all’interno di un più ampio progetto per due tipologie di interventi:

  • Ristrutturazione edilizia
  • Riqualificazione Energetica

 

Detrazione fiscale al 50% per interventi di Ristrutturazione Edilizia

La detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86  e prevede una detrazione del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata anche per l’acquisto di una stufa, una cucina o un camino a legno o a pellet effettuato dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2016 , a patto che l’acquisto rientri all’interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici. In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e l’istallazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento NON inferiore al 70%.

Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante:

  1. causale del versamento
  2. codice fiscale del soggetto che paga
  3. codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento

 

Detrazione fiscale al 65% per interventi di Riqualificazione Energetica

Le spese per l’acquisto, la sostituzione (totale o parziale) e la posa in opera di prodotti e impianti a biomassa per il riscaldamento domestico invernale sostenute dal 1 Luglio 2013 al 31 Dicembre 2016 possono godere di una detrazione fiscale del 65% in dieci anni fino ad un valore massimo della di 30.000 euro se rientrano all’interno di un progetto più ampio di Riqualificazione Energetica della propria abitazione.

In questa detrazione specifica rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che superano l’85% del rendimento e che soddisfano i requisiti di emissioni specificati nel vademecum ENEA per le caldaie (comma 344) e nel vademecum ENEA per i generatori di calore (comma 347).